mercoledì 27 novembre 2019

Dispositivi e seggiolini anti abbandono. Linee guida e caratteristiche di omologazione


Negli ultimi anni sono stati tanti i casi di cronaca che raccontano di bambini dimenticati in auto. A memoria, ricordo due casi, quello di Pisa e quello di Livorno, che raccontano di due bambini deceduti perché dimenticati in auto. Non entrerò nei discorsi da bar, perché sono fermamente convinta che non sono nessuno per giudicare le persone, ma soprattutto vivo con la consapevolezza che può succedere anche a me. Per questo mi sono informata sull'entrata in vigore a novembre 2019 del Decreto attuativo della Legge 117/2018 che ha reso obbligatoria l'installazione di seggiolini anti abbandono o dispositivi anti abbandono per chiunque trasporti bambini di età inferiore ai 4 anni a bordo di auto e veicoli commerciali. Vorrei riuscire a fare un po' di chiarezza perché conosco tanti genitori un po' confusi e in difficoltà, a causa di tante notizie che circolano in rete che creano davvero falsi allarmismi e tanta confusione. É importante capire che il Decreto non obbliga ad acquistare un seggiolino antiabbandono, ma obbliga ad avere un seggiolino omologato secondo il Decreto. In questo modo i genitori sono sì obbligati ad avere un seggiolino omologato, ma sono "liberi" di omologare il seggiolino attualmente in possesso, attraverso dei dispositivi antiabbandono creati ad hoc. Spero che con questo mio articolo si possa fare un po' più di chiarezza.


COS'È UN DISPOSITIVO ANTIABBANDONO? 


Il decreto ministeriale spiega cos'è in questo modo: 
“un dispositivo di allarme, costituito da uno o più elementi interconnessi, la cui funzione è quella di prevenire l'abbandono dei bambini di età inferiore ai quattro anni, a bordo dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 e che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo".
Quindi si fa presto a capire che non si parla solo di seggiolini ma anche di dispositivi da applicare ai seggiolini già in possesso. Chiaramente questi dispositivi devono avere delle caratteristiche ben precise. Vediamole insieme 



CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER DISPOSITIVI ANTIABBANDONO 

Un sistema anti-abbandono per essere valido deve: 
  • Deve attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo senza la possibilità di ulteriori azioni da parte del conducente.
  • Deve segnalare tempestivamente l'abbandono sul veicolo sul quale è trasportato, del bambino attraverso un segnale acustico e visivo.
  • Deve essere in grado di attirare l'attenzione del conducente, tempestivamente attraverso appositi segnali visivi/acustici o visivi/aptici percepibili all'interno o all'esterno del veicolo
  • Deve dare conferma al conducente nel momento dell'avvenuta attivazione
  • Deve riuscire a comunicare a distanza, quindi è necessario che sa in grado di comunicare tramite messaggi, chiamate attraverso una comunicazione mobile senza fili.
  • Deve essere dotato di un sistema di comunicazione automatico per l'invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.
  • Deve essere in grado di segnalare al conducente i livelli bassi di batteria, nel caso funzionasse in qual modo, per indurre lo stesso conducente a ricaricarla
Quest’obbligo nasce dalla necessità di tutelare la sicurezza dei bambini, prevenendo l'abbandono ed eventuali tragiche conseguenze. Come ho detto prima, non è obbligatorio l'acquisto di un seggiolino antiabbandono ma nel caso in cui, abbiate un seggiolino, per omologarlo alla legge attualmente in vigore, si può acquistare anche un dispositivo antiabbandono da applicare (secondo le caratteristiche di cui sopra) ai seggiolini già in possesso. Se volete leggere il Decreto Legislativo lo trovate sulla Gazzetta Ufficiale a questo Link: Gazzetta Ufficiale Dispositivi anti abbandono

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